Nell’articolo precedente ti avevo parlato dei Trust.
Lo avevo fatto per introdurti un argomento che ho molto a cuore riguardo la tutela delle persone affette da disabilità.
Nel 2016 infatti, con la legge 112/2016 è stata approvata la legge sul “Dopo di noi” con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e l’autonomia dei disabili nel momento in cui ci sarà la scomparsa dei genitori o dei familiari che ne hanno avuto cura per tutta la vita.
L’intenzione è quella di favorire l’autonomia delle persone affette da gravi di disabilità riducendo il ricorso all’assistenza sanitaria. Come potrebbe altrimenti gestirsi una persona che ha gravi disabilità nel momento in cui verranno a mancare i genitori?
La legge sul “Dopo di noi” innanzitutto ha lo scopo di introdurre strumenti pubblici e privati che aumentino il benessere delle persone con disabilità tramite una progressiva presa in carico del disabile già durante l’esistenza in vita dei genitori e nel rispetto della sua volontà.
I destinatari di questa legge sono quindi le persone affette da disabilità gravi che si intendono come minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, stabili o progressive, che riducono l’apprendimento, la possibilità di una relazione sociale e lavorativa normale.
Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato istituito un fondo con la finalità di adottare programmi volti ad impedire che i disabili vengano ricoverati in istituti spesso lontani dalla famiglia, realizzare soluzioni alloggiative di tipo familiare e sviluppare le abilità e competenze del disabile per promuoverne la gestione della vita quotidiana il più autonomo ed indipendente possibile.
Per aderire al fondo è necessario partecipare a progetti attivi a livello regionale che saranno definiti su misura da professionisti in base alle necessità specifiche del disabile. Se il disabile non sarà in grado di manifestare autonomamente la propria volontà saranno i genitori o chi ne fa le veci a provvedere.
Inoltre, il progetto prevede un monitoraggio del disabile anche dopo la morte dei genitori o di che ne ha fatto le veci.
Strumenti a disposizione e agevolazioni fiscali
Come anticipato sopra, sono stati pensati strumenti di tipo pubblico e di tipo privato.
Gli strumenti pubblici, come descritto in precedenza, favoriscono percorsi personalizzati al fine di evitare l’isolamento del disabile e che venga ricoverato in istituto.
Gli strumenti privati invece servono per destinare un patrimonio o un bene alla tutela del disabile e possiamo utilizzare il trust, il vincolo di destinazione e i fondi speciali.
Per questi strumenti privati è prevista l’esenzione dall’imposta di successione e sulle donazioni oltre ad altre agevolazioni fiscali a patto che i comportamenti siano finalizzati esclusivamente all’assistenza e cura del disabile.
Il Trust
Nel caso specifico della tutela di una persona disabile, l’uso del trust mira a salvaguardare il patrimonio familiare che viene destinato con vincolo di destinazione al beneficiario. In questo modo i beni conferiti in trust non potranno essere aggrediti da creditori del settlor, del trustee o del beneficiario.
Ad esempio, la casa dove risiede la famiglia con un figlio disabile viene conferita in trust così da dare la possibilità, anche dopo la morte dei genitori, al figlio di risiedervi ed essere accudito nel luogo dove ha sempre vissuto.
Può essere istituito con testamento o per atto pubblico.
Tutta la documentazione riguardante il trust come bolli, certificazioni, ecc sono esenti da imposta di bollo.
Esistono trust collettivi dove, ad esempio, un gruppo di genitori di figli disabili sono seguiti da un ente assistenziale. In questo modo la gestione diventa ottimizzata dal punto di vista dei costi che saranno ripartiti tra gli aderenti e il patrimonio complessivo in trust sarà diviso in comparti, uno per ogni persona disabile beneficiaria.
Il trust può essere qualificato anche come Onlus a patto che vengano rispettate particolari condizioni.
La distinzione principale dei trust, nel caso della tutela di disabili, è in base al modo in cui prendono avvio alla morte dei genitori e possiamo avere:
- trust ereditario quindi che viene istituito dal disponente tramite testamento sul quale viene indicato beneficiario, trustee, i beni da conferire nel trust e tutte le istruzioni
- trust dormiente che viene istituito tramite accordo “inter vivos” e si attiva solo dopo la morte del disponente. Il trasferimento dei beni avverrà quindi alla morte del disponente che avrà nominato nel testamento il trust come proprio erede oppure viene già fatto il trasferimento in trust dei beni ma il beneficiario ne potrà godere solo alla morte del disponente.
Vincolo di destinazione
In base all’ art. 2645 ter del Codice Civile, mediante atto pubblico può essere istituito un vincolo di destinazione. Il testo recita: «gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novantanni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità(…) possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione (…)»
La differenza del vincolo di destinazione rispetto al trust è che il vincolo di destinazione prevede solo l’atto pubblico, riguarda solamente beni registrati (quindi non può prevedere il denaro, opere d’arte, usufrutto, ecc), il limite temporale massimo è di 90 anni e i beni non possono essere alienati (non può essere venduto un immobile per provvedere al sostentamento del disabile se ne ha necessità).
Fondi speciali
Oltre al trust e al vincolo di destinazione può essere istituito un fondo speciale per la tutela patrimoniale.
I fondi speciali sono disciplinati dal contratto di affidamento fiduciario (articolo fiduciarie______________ ) dove il soggetto fiduciante trasferisce ad un altro soggetto, il fiduciario, beni o diritti con lo scopo che vengano gestiti a vantaggio del beneficiario in base al programma stabilito e con obblighi ben precisi.
Anche in questo modo i beni che sono oggetto dell’affidamento fiduciario costituiscono un patrimonio segregato e quindi non aggredibile da terzi (aggredibile solo da creditori qualificati).
Esenzioni e agevolazioni
La legge del “Dopo di noi” prevede che questi strumenti di tutela patrimoniale vadano esentati totalmente dall’imposta di successione e donazione.
Affinché possano avere questa esenzione però devono rispettare queste caratteristiche:
- siano istituiti per atto pubblico
- ci sia una identificazione chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli
- l’istituto persegua esclusivamente i bisogni specifici delle persone affette da disabilità gravi che devono essere indicati nell’atto istitutivo
- l’atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario in favore della persona disabile
- venga indicata la durata dell’istituto il cui termine finale in genere coincide con la morte del disabile beneficiario
- venga indicata la destinazione del patrimonio residuo